Circolare 15/07/2016 n. 31
(Agenzia delle Entrate)
Con le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016 (commi 960, 962 e 963, legge n. 208/2015), le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali e educative effettuate dalle cooperative, sia direttamente sia in base a convenzioni, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, prevedono: l’aliquota Iva del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi; l’esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus; l’aliquota Iva ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non Onlus, a patto che non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni (numeri 18 e 21 dell’articolo 10 del Dpr 633/1972).