Sentenza 02/02/2018 n. 2584
(Corte di Cassazione)
Le Fondazioni, anche se connotate da una partecipazione pubblica, non possono essere considerate quali società in house perché non perseguono scopi di lucro, con la conseguente impossibilità di ritenere configurabile una responsabilità per danno erariale. L’affidamento in house, infatti, si colloca nell’ambito delle attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e con logiche concorrenziali.