Sentenza 6 marzo 2019 n. 35
(Corte Costituzionale)
Nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie, è legittimo escludere l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di enti o associazioni, i quali, pur non perseguendo fini di lucro, esercitano una attività economica che, in quanto tale, a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali, consente accantonamenti in vista anche di eventuali contenziosi giudiziali.