Il 9 ottobre 2017 le regioni Lombardia e Veneto avevano depositato in Corte Costituzionale due ricorsi per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del Codice del Terzo settore riguardanti l’Organismo nazionale di controllo (art. 64 del Codice), la determinazione da parte dello stesso del numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale (art. 61, comma 2) e del finanziamento stabile triennale dei CSV (art. 62, comma 7), gli organismi territoriali di controllo (art. 65) e il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale del terzo settore (art. 72). La Corte Costituzionale con Sentenza del 12 ottobre 2018 li ha respinti. Vediamo, in questo approfondimento, le principali e più importanti considerazioni della Corte relative alle norme impugnate.
Avv. Maddalena Tagliabue